Come fare per..


Avvertenze ed istruzioni per la richiesta di gratuito patrocinio
Avvertenze ed istruzioni per la richiesta di gratuito patrocinio

• Art. 76 T.U. Spese di Giustizia: Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68.

Salvo quanto previsto dall’art. 92 (valido esclusivamente per il penale), se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

• L’istanza in materia civile è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore,ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sugli appositi modelli rinvenibili presso la Segreteria dell’Ordine o sul sito Internet dell’Ordine degli Avvocati di Livorno. In materia penale l’istanza è presentata in cancelleria penale.
• Tutti i documenti richiesti, i codici fiscali dei componenti della famiglia ed i dati anagrafici dell’istante, dei familiari e della controparte, vanno espressamente indicati (compresa la residenza attuale delle parti convenute in giudizio)

• Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L’istante si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatosi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
• Art. 136: Se nel corso del processo sopravvengono modifiche della condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposta per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

L’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato consente al beneficiario di non dover sostenere le spese del proprio difensore. Peraltro tutti gli esiti del giudizio, comprese in particolare le eventuali spese di soccombenza, restano ad esclusivo carico della parte personale interessata, anche se ammessa al beneficio.