Il Giudice di Pace

Materie di competenza

In Materia Civile

Nell´ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore, ex art. 7 cpc.
La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

• le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

• le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;

• le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

• Le cause relative agli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000.

Per cause civili di valore fino € 1100 il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali. Ex art. 82 cpc davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non supera euro 1100. Negli altri casi, le parti devono essere assistite da un avvocato, salvo che, il Giudice di Pace le autorizzi a stare in giudizio personalmente, tramite decreto appositamente emesso su istanza della parte.

Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell´atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l´una contro l´altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale, o quando più parti svolgano più domande contro la stessa parte convenuta.

Ex art. 322 cpc il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In Materia Penale

In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti ex art. 4 D. Leg.vo 274/2000:

• abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);

• codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);

• determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);

• deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);

• deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);

• diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);

• disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);

• dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);

• elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);

• elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);

• furto punibile a querela (art. 626 c.p.);

• giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);

• ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);

• inosservanza dell´obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);

• invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);

• lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);

• lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);

• lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);

• materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);

• minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);

• percosse (art. 581, primo comma, c.p.);

• polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);

• pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);

• recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);

• referendum (art. 51, legge n. 352/1970);

• sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);

• settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);

• somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);

• somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);

• trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);

• uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);

• usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell´ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.