E’ possibile compilare la domanda online di preiscrizione, attraverso il sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo www.gdp.giustizia.it, sotto la voce “Opposizione a sanzione amministrativa”.
Attenzione, questa procedura non sostituisce l'iscrizione al ruolo dell'ufficio che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria.
Dopo aver effettuato la preiscrizione è necessario presentarsi in cancelleria per il deposito del ricorso con:
• stampa del protocollo WEB generato attraverso la pre-iscrizione online • ricorso firmato in originale • l’originale della multa, l’originale della cartella esattoriale • eventuale documentazione a sostegno della propria domanda • ricevuta del contributo unificato e dei diritti di cancelleria questi ultimi se dovuti (vd. tabella secondo l’importo della multa).
In alternativa, per avanzare il ricorso occorre presentare in cancelleria:
• domanda compilata (detta "ricorso contro sanzione amministrativa") attraverso lo specifico modulo 1) • ricorso firmato in originale • l’originale della multa, l’originale della cartella esattoriale • eventuale documentazione a sostegno della propria domanda • ricevuta del contributo unificato e dei diritti di cancelleria questi ultimi se dovuti (vd. tabella secondo l’importo della multa).
Il ricorso, completo di documentazione come descritto sopra, può essere anche inviato mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ufficio Giudice di Pace di Livorno via De Larderel 88, Livorno. Il Giudice, esaminato il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza per la comparizione delle parti. All’udienza il ricorrente o persona munita di apposita delega dovrà presentarsi ed avrà un contraddittorio con un funzionario delegato del Comune o della Prefettura. Alla fine il Giudice deciderà con sentenza. Attenzione: E’ necessario presenziare l’udienza, se il cittadino non si presenterà senza addurre anticipatamente un legittimo impedimento, il giudice non farà altro che convalidare il verbale dell’organo accertatore. |